In tema di mandato di arresto europeo, la limitazione della previsione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. s), alla sola “madre” trova giustificazione, non irrazionale, nell’assoluta peculiarità delle esigenze scaturenti dal rapporto tra la donna e la prole in tenera età e pertanto, non può essere estesa alla figura del padre.