In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di Appello, gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione affinchè provveda a celebrare il nuovo giudizio, sebbene in diversa composizione.
Qualora la Corte di Appello sia caratterizzata da composizione in sezione unica, deve applicarsi la regola suppletiva di cui all’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), ultima parte e, pertanto, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello più vicina