Per individuare i criteri di scelta del cognome paterno deve prevalere l’interesse del minore ad evitare un danno alla sua personalità sociale (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la decisione del giudice di appello di anteporre al cognome materno quello paterno trattandosi di una scelta ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsivoglia automaticità).