Cass. civ. Sez. lavoro, 14 giugno 2017, n. 14760

E’ infondato il ricorso per cassazione che in realtà si risolve in una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto correttamente effettuati dal giudice d’appello (specificamente in merito alla qualificazione come subordinati dei rapporti di collaborazione a progetto in relazione ai quali è stato chiesto il pagamento dei contributi).