E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 3810 depositata il 25 febbraio 2015, relativamente ad un giudizio di separazione tra coniugi, in cui era stato disposto l’affidamento condiviso delle due figlie, nonché – vista l’aperta conflittualità tra moglie e marito – l’ammonimento di entrambi (ex art. 709 ter comma 2 n. 1) ad agevolare il rapporto tra le bambine e l’altro genitore. Ma la Corte d’Appello, visto il contegno della madre, riteneva confermare nei suoi confronti l’ammonimento e nello stesso tempo, comminarle la più incisiva sanzione amministrativa (ex art. 709 ter comma 2 n. 4) del pagamento di 1.000 euro a favore della Cassa ammende.
La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha respinto le ragioni della ricorrente avverso la sua condanna, ritenendo le censure mosse non pertinenti al decisum della sentenza impugnata.
Tali censure, infatti, involgevano le ipotesi sanzionatorie di cui al n. 1, 2 e 3 dell’art. 709 ter, e non l’ipotesi di cui al n. 4 (sanzione amministrativa pecuniaria), effettivamente comminata.
Né – ha specificato la Suprema Corte- sarebbe stato possibile ricorrere in Cassazione avverso la sanzione dell’ammonimento, mancando essa delle caratteristiche di decisività e definitività.