Corte cost., 2 marzo 2018, n. 41

In tema di esecuzione penale, con riferimento all’art. 656, comma 5, c.p.p. , il legislatore, mancando di elevare il termine previsto per sospendere l’ordine di esecuzione della pena detentiva, in modo da renderlo corrispondente al termine di concessione dell’affidamento in prova allargato, ha disatteso il principio del parallelismo, senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca, alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato, in tal guida ledendo l’art. 3 Cost. , con conseguente illegittimità costituzionale del citato art. 656, comma 5, c.p.p. , nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.