Cass. pen. Sez. VI, ud. 25 maggio 2017 – dep. 14 giugno 2017, n. 29798

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’ art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. degli Stupefacenti), allorché il giudice di merito (come accaduto nella fattispecie), ai fini dell’apprezzamento della destinazione alla cessione delle sostanze stupefacenti, non abbia tenuto conto dello status di tossicodipendenza dell’imputato che pure ne aveva comportato l’assoluzione per la detenzione delle droghe cd. pesanti, riconducibili all’uso personale, essendo il predetto status stato comprovato dalla certificazione del Ser.T che ne attestava la dipendenza cd. multifilo. Di talché, deve procedersi all’assoluzione dell’imputato, non essendo state acquisite a carico di quest’ultimo prove univoche sulla sussistenza del predetto reato piuttosto che sul dedotto uso personale dello stupefacente in precedenza acquistato.