Il delitto di cui all’art. 572 c.p. non è configurabile, anche in presenza di una chiaro fenomeno di mobbing lavorativo, laddove i fatti si siano verificati nell’ambito di una realtà aziendale sufficientemente articolata e complessa, in cui non è ravvisabile quella stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente, che determina una comunanza di vita assimilabile a quella del consorzio familiare.

(Nel caso di specie, la Corte, pur escludendo il reato di cui all’art. 572 c.p., ha evidenziato come i giudici di merito avrebbero potuto riconoscere la sussistenza di altri reati, pure configurabili a carico degli imputati, loro addebitati in fatto, quali quelli di lesioni personali gravi, di minaccia, di ingiuria e di violenza privata, eventualmente aggravati dall’abuso di relazioni d’ufficio o di prestazione di opera)