L’art. 38, comma 1°, disp. att. c.c., disciplinante la competenza del Tribunale per i Minorenni, si colloca nell’ampia riflessione della dottrina e della giurisprudenza sulla sovrapponibilità tra i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minori quando incidono sulla titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale e quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c. Si ritiene al riguardo che la norma in questione, pur esprimendo un netto favor per la concentrazione delle tutele presso un unico giudice, non comporta l’applicazione di detto principio in senso assoluto, stabilendo che detta attrazione operi soltanto quando il giudizio relativo al conflitto sia stato promosso prima dell’azione rivolta in via principale all’ablazione o alla limitazione della responsabilità genitoriale, dovendosi nell’ipotesi inversa, mantenere l’interpretazione testuale della norma, e quindi la competenza del tribunale per i minorenni, presso il quale è stato già incardinato il giudizio relativo alla responsabilità genitoriale. Ciò in virtù del dato testuale della norma, nel rispetto del principio della “perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., nonché in coerenza con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore nel non disperdere l’efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato nella concreta situazione di fatto.

Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 13 marzo 2017, n. 6430