Al fine di dare attuazione alla declaratoria d’illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982, con riferimento all’art. 2 Cost, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, occorre accogliere il ricorso presentato dalla parti contro l’annotazione posta a margine dell’atto di matrimonio relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore non consenta ad esse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi.