Qualora il detenuto richieda di effettuare, negli ultimi dieci minuti, il colloquio visivo con il figlio (o il nipote) minore di anni dodici senza il vetro divisorio, il colloquio deve svolgersi in assenza degli altri familiari (nel caso di specie la Corte ha ritenuto erronea la disapplicazione da parte del Magistrato di Sorveglianza delle circolari ministeriali che prevedono correttamente l’allontanamento dei familiari per la durata dei colloqui fruiti senza vetro divisorio dal detenuto in regime ex art. 41 bis ord. pen. e il figlio o il nipote minore degli anni dodici, nonchè dei conseguenti ordini di servizio adottati dalla Casa di Reclusione Rebibbia N.C.).