In tema di infortuni sul lavoro, la prestazione economica posta dalla legge a carico dell’ente previdenziale, quando essa consista in una rendita in favore dei superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiati sono titolari in base ad un proprio diritto spettante esattamente per la loro qualità di assistiti. Ne consegue che allo stesso modo di quanto avviene per il diritto del lavoratore infortunato a non vedere pregiudicato il suo diritto ai risarcimento dei danni alla persona per effetto dell’azione surrogatoria esercitata ai sensi dell’art. 28 della legge n. 990 del 1969 dall’ente previdenziale per il recupero delle prestazioni erogate a ristoro del danno patrimoniale, anche per i superstiti, assegnatari di rendita in caso di decesso del lavoratore loro congiunto, deve valere analoga disciplina di rispetto del diritto al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti riconosciuto.

Cass. civ., Sez. lavoro, 10 marzo 2017, n. 6306